Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.
(1) A livello provinciale l'ufficio suddivide le acque da pesca in tratti di gestione, nel rispetto dei confini naturali delle acque e dei diritti di pesca.
(2) Sulla base della suddivisione di cui al comma 1 l'acquicoltore contrassegna i confini dei tratti d'acqua da lui gestiti con cartelli corrispondenti a quello tipo predisposto dall'ufficio.