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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 5 (Acque non adatte)

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, lettera c), della legge, per acque da pesca non adatte alla pescicoltura si intendono:

  • a)  i torrenti situati ad un' altitudine superiore ai 2000 metri sopra il livello del mare;
  • b)  i laghetti di estensione inferiore a 2000 metri quadrati;
  • c)  le acque normalmente non raggiungibili a piedi;
  • d)  le acque dichiarate tali dall' ufficio per motivi di carattere ecologico-gestionale sentito il titolare del diritto di pesca.