Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.
(1) Gli acquicoltori hanno l'obbligo di favorire lo sviluppo e la conservazione di un popolamento ittico composto dalle specie autoctone in tutte le classi di età e adeguato ai fattori ambientali e nutritivi dell'acqua, così da garantirne la produttività naturale. Tale obbligo non si estende alle acque fortemente e perennemente alterate. 2)
(2) Per produttività naturale di un'acqua da pesca si intende la quantità di pesce in chilogrammi per ettaro che è possibile prelevare annualmente senza diminuire a medio termine il popolamento ittico ottimale.
(3) L'acquicoltore può affidare, a proprie spese, la verifica della produttività naturale dei singoli tratti di gestione determinata dall'ufficio, ad esperti nell'ambito delle materie ittiologia, biologia, agricoltura o foreste, iscritti nel relativo albo professionale. La produttività così determinata sulla base di controlli sul popolamento ed altre analisi eseguite in luogo viene riconosciuta per il piano di gestione.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.