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In vigore al: 08/03/2016

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 191)
Regolamento relativo alla pesca

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.

Art. 2 (Produttività naturale)

(1) Gli acquicoltori hanno l'obbligo di favorire lo sviluppo e la conservazione di un popolamento ittico composto dalle specie autoctone in tutte le classi di età e adeguato ai fattori ambientali e nutritivi dell'acqua, così da garantirne la produttività naturale. Tale obbligo non si estende alle acque fortemente e perennemente alterate. 2)

(2) Per produttività naturale di un'acqua da pesca si intende la quantità di pesce in chilogrammi per ettaro che è possibile prelevare annualmente senza diminuire a medio termine il popolamento ittico ottimale.

(3) L'acquicoltore può affidare, a proprie spese, la verifica della produttività naturale dei singoli tratti di gestione determinata dall'ufficio, ad esperti nell'ambito delle materie ittiologia, biologia, agricoltura o foreste, iscritti nel relativo albo professionale. La produttività così determinata sulla base di controlli sul popolamento ed altre analisi eseguite in luogo viene riconosciuta per il piano di gestione.

2)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 10 agosto 2006, n. 39.