(1) Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere ed appartamenti per ferie, l'uso di denominazioni e segni distintivi e determina i requisiti dei vani adibiti a tale attività, in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante la disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.
(2) L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata anche in modo complementare rispetto alla conduzione di un esercizio di somministrazione di pasti e bevande, purché venga svolta dallo stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.
(3) Qualora il servizio di alloggio venga esercitato sia in camere che in appartamenti, va in ogni caso osservato il limite di otto camere, computandosi a tal fine per gli appartamenti soltanto le camere da letto. 2)