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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale27 agosto 1996, n. 321)
Modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

1)
Pubblicato nel B.U. 1° ottobre 1996, n. 44.

Art. 1 (Ambito di applicazione)    delibera sentenza

(1)  Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere ed appartamenti per ferie, l'uso di denominazioni e segni distintivi e determina i requisiti dei vani adibiti a tale attività, in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, recante la disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.

(2)  L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata anche in modo complementare rispetto alla conduzione di un esercizio di somministrazione di pasti e bevande, purché venga svolta dallo stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

(3)  Qualora il servizio di alloggio venga esercitato sia in camere che in appartamenti, va in ogni caso osservato il limite di otto camere, computandosi a tal fine per gli appartamenti soltanto le camere da letto. 2)

massimeDelibera N. 4008 del 26.11.2007 - Direttive all'articolo 128/ter della legge urbanistica provinciale - ampliamento degli edifici utilizzati per l'affitto di camere e appartamenti per ferie
2)
L'art. 1, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 settembre 2013, n. 26.

Art. 1/bis (Classificazione delle camere e degli appartamenti)

(1)  Le camere e gli appartamenti ammobiliati per ferie di cui all’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, sono classificati, in base alla loro qualità in specifici ambiti, in cinque categorie contrassegnate da un minimo di un sole ad un massimo di cinque soli, il cui simbolo è riprodotto in allegato.

(2)  Le aziende classificate ai sensi del comma 1 possono offrire camere ed appartamenti per ferie. Tali aziende sono denominate esercizi misti. La qualità viene rilevata in ambiti specifici in tutte le unità abitative e valutata con un punteggio. L'unità abitativa che ottiene il punteggio più basso funge da base di riferimento per la valutazione dell’azienda.

(3)  Nella classificazione di cui al comma 1 si tiene conto del punteggio complessivo ottenuto nei due ambiti specifici concernenti:

  1. la qualità della struttura e dell’arredamento;
  2. la qualità del servizio offerto.

(4)  La direttrice o il direttore della ripartizione provinciale competente in materia di turismo determina con decreto, da pubblicarsi nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano, il catalogo dei criteri di valutazione per classificare le aziende di cui al comma 1, con indicazione del relativo punteggio.

(5)  Nella categoria "un sole" rientrano le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, per svolgere l’attività ricettiva.

(6)  Nella categoria "due soli" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa degli ambiti di cui al comma 3 ottengono la media di due soli.

(7)  Nella categoria "tre soli" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa degli ambiti di cui al comma 3 raggiungono la media di tre soli, purché in ciascun ambito ottengano almeno due soli.

(8)  Nella categoria "quattro soli" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di entrambi gli ambiti di cui al comma 3 ottengono quattro soli.

(9)  Nella categoria "cinque soli" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di entrambi gli ambiti di cui al comma 3 ottengono cinque soli.

(10)  Tutte le camere e tutti gli appartamenti per ferie delle categorie da “due soli” a “cinque soli” devono inoltre disporre di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno, toilette ed acqua calda corrente durante l’intera giornata.

(11)  La domanda di classificazione va presentata all'Area funzionale turismo della Provincia, la quale procede alla classificazione delle aziende sulla base del catalogo dei criteri di cui al comma 4. La classificazione è comunicata all'affittuario privato di camere e di appartamenti per ferie, al comune ed all'associazione turistica territorialmente competente.

(12)  L’azienda può richiedere una nuova classificazione solo decorsi sei mesi dalla classificazione precedente.

(13)  La Giunta provinciale autorizza l'uso di cartelli distintivi uniformi, raffiguranti il simbolo del sole. È vietato l'utilizzo di altri simboli di classificazione. 3) 

3)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.G.P. 20 agosto 1997, n. 27, e sostituito prima dall'art. 1 del D.P.P. 9 febbraio 2005, n. 5, e poi dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 16 settembre 2013, n. 26.

Art. 1/ter (Classificazione delle aziende agrituristiche)

(1)  Le aziende che svolgono attività agrituristica ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e sono iscritte nell’elenco comunale degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche previsto dall’articolo 8, comma 4, della stessa legge, possono utilizzare l’apposito simbolo floreale e la denominazione “agriturismo” per dare ospitalità stagionale in edifici siti sul fondo dell'azienda agricola, qualora siano state classificate secondo i criteri e le modalità contenuti nei seguenti commi. A tal fine le aziende agricole sono classificate in cinque categorie contrassegnate da uno a cinque fiori, i cui simboli sono riprodotti nell’allegato.

(2)  In un’azienda agricola classificata ai sensi del comma 1 possono essere offerte sia camere che appartamenti. In tal caso l’azienda è denominata azienda mista. Tutte le unità abitative sono sottoposte a valutazione qualitativa dell’arredamento e ricevono un punteggio. L’unità abitativa che ottiene il punteggio più basso funge da base di riferimento per la valutazione dell’azienda.

(3)  Nella classificazione delle aziende agrituristiche si tiene conto del punteggio complessivamente ottenuto sulla base del catalogo dettagliato dei criteri con riferimento alla qualità riscontrata in tre diversi ambiti:

  1. qualità dell’azienda agricola;
  2. qualità dell’arredamento;
  3. qualità del servizio (ricettivo) offerto.

(4)  Il catalogo dettagliato dei criteri con indicazione dei relativi punteggi per la classificazione delle aziende agrituristiche di cui al comma 1 ed il punteggio minimo da raggiungere a livello qualitativo in ciascuno dei tre ambiti suindicati per l’assegnazione dei fiori sono stabiliti dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale competente per l’agricoltura, sentita l’organizzazione provinciale più rappresentativa della categoria professionale degli agricoltori. Il relativo decreto è pubblicato nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano.

(5)  Nella categoria “un fiore” rientrano le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione nell’elenco comunale degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche.

(6)  Nella categoria "due fiori" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa dei tre ambiti di cui al comma 3 ottengono una media di due fiori.

(7)  Nella categoria "tre fiori" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa dei tre ambiti di cui al comma 3 raggiungono la media di tre fiori, purché in ciascun ambito ottengano almeno due fiori.

(8)  Nella categoria "quattro fiori" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di ciascuno dei tre ambiti di cui al comma 3 ottengono almeno quattro fiori e rispondono inoltre ai seguenti requisiti:

  1. l’azienda deve disporre di un angolo vendita o di una bottega del maso con almeno tre prodotti dell’azienda conservabili e trasportabili ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, o, in alternativa, offrire per tutto l’anno la prima colazione con almeno quattro prodotti dell’azienda. I prodotti dell’azienda sono quei prodotti che rispondono ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10;
  2. un familiare deve essere a disposizione degli ospiti come interlocutore durante tutta la giornata, senza che debbano essere interrotti i processi produttivi all’interno dell’azienda agricola.

(9)  Nella categoria "cinque fiori" rientrano le aziende che nella valutazione qualitativa di ciascuno dei tre ambiti di cui al comma 3 ottengono cinque fiori e rispondono inoltre ai seguenti requisiti:

  1. le stanze da letto devono essere arredate con pavimenti in legno;
  2. gli ospiti devono avere la possibilità di partecipare tutto l’anno alla vita ed all’attività produttiva dell’azienda agricola;
  3. l’azienda deve disporre di un angolo vendita o di una bottega del maso con almeno quattro prodotti dell’azienda conservabili e trasportabili ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, e offrire per tutto l’anno la prima colazione con almeno sei prodotti dell’azienda;
  4. un familiare deve essere a disposizione degli ospiti come interlocutore durante tutta la giornata, senza che debbano essere interrotti i processi produttivi all’interno dell’azienda agricola.

(10)  Tutte le camere e tutti gli appartamenti per ferie delle aziende classificate nelle categorie da “due fiori” a “cinque fiori” devono inoltre disporre di una stanza da bagno a sé stante, riscaldabile e dotata di doccia o vasca da bagno, toilette ed acqua calda corrente durante l’intera giornata.

(11)  La domanda di classificazione va presentata alla ripartizione provinciale competente per l’agricoltura. L’Ufficio Edilizia rurale effettua la classificazione sulla base del catalogo dettagliato dei criteri rilevato e compilato per ogni singola azienda. La Giunta provinciale può delegare il compito di effettuare i rilevamenti presso le aziende agricole all’organizzazione provinciale più rappresentativa degli agricoltori, previa stipula di apposita convenzione.

(12)  L’azienda può richiedere una nuova classificazione solo decorsi sei mesi dalla classificazione precedente.

(13)  La Giunta provinciale autorizza l’uso di cartelli distintivi uniformi, raffiguranti il simbolo floreale corrispondente alla categoria di appartenenza. Solo le aziende iscritte negli elenchi comunali degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche possono esporre il cartello distintivo corrispondente alla loro classificazione. È vietato l’utilizzo di altri simboli di classificazione riguardanti l’attività ricettiva. 4) 

4)
L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 24, sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 9 febbraio 2005, n. 5, e dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 13, e dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 16 settembre 2013, n. 26.

Art. 2 (Servizi)

(1)  Devono essere prestati almeno i seguenti servizi, compresi nel prezzo:

  1. pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana; per gli appartamenti per ferie è prescritta la sola pulizia finale;
  2. cambio della biancheria, anche da bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
  3. fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento ed eventualmente gas. 5)
5)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 20 agosto 1997, n. 27.

Art. 3 (Caratteristiche tecniche ed igienico sanitarie)

(1)  Salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, i locali destinati all'attività ricettiva devono essere conformi agli standards igienico-sanitari delle abitazioni civili.

(2)  Le camere devono avere una superficie minima, escluso l'eventuale locale bagno annesso, di nove metri quadrati per le camere ad un letto e di dodici metri quadrati per le camere a due letti. Per ogni ulteriore letto tale ultima superficie è aumentata di quattro metri quadrati, arrotondandosi la frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati all'unità.

(3)  Gli appartamenti devono avere una superficie minima, comprensiva del locale bagno e della cucina o del posto di cottura, di 23 metri quadrati, se utilizzati da non più di una persona. Per ogni ulteriore persona tale superficie è aumentata di cinque metri quadrati. In ogni caso la superficie minima delle camere non può essere inferiore a quella prevista dal comma 2.6) 

(4)  In deroga ai limiti di superficie di cui ai commi 2 e 3, può essere aggiunto un letto per un bambino di età inferiore ai dodici anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo.

6)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 20 agosto 1997, n. 27.

Art. 4 (Requisiti minimi)   delibera sentenza

(1)  In caso di servizio di alloggio in camere, deve essere previsto almeno un locale bagno completo per gli ospiti. Ogni appartamento deve essere dotato di un locale bagno completo.

(2)  Il locale bagno completo è dotato di lavabo, WC, vasca da bagno o doccia, specchio con presa di corrente, acqua corrente calda e fredda, asciugatoio da bagno, asciugamano e riserva di carta igienica.

(3)  L'arredamento minimo delle camere da letto è costituito da: letto, tavolino, armadio, comodino o equivalente, lampada o appliques da comodino, illuminazione normale, cestino rifiuti e, per le camere senza bagno, lavabo con acqua corrente calda e fredda e specchio con presa di corrente.

(4)  La cucina o il posto di cottura negli appartamenti devono essere dotati almeno di mobilio da cucina, fornello, lavello, frigorifero e portarifiuti.

(5)  Gli appartamenti devono essere dotati almeno di tavolo da pranzo, sedie, stoviglieria, pentolame, posateria, in proporzione al numero dei letti, nonché dell'usuale occorrente per la pulizia.

(6)  Le camere da letto negli appartamenti non devono essere dotati di tavolino e di specchio con presa di corrente.

massimeDelibera N. 675 del 27.02.2006 - Approvazione del catalogo die criteri per la classificazione delle aziende di affitto di camere ed appartamenti per ferie

Art. 5 (Prezzi)

(1) 7)

(2)  La prima comunicazione dei prezzi va fatta contestualmente alla denuncia dell'attivitá ricettiva.

(3)  Possono essere comunicate due serie di prezzi da applicarsi in determinati periodi stagionali dell'anno.

(4)  Qualora nel territorio comunale in cui si intende svolgere l'attività non esista un'organizzazione turistica locale legalmente riconosciuta, la comunicazione dei prezzi va fatta al comune.

7)
L'art. 5, comma 1, è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.P. 16 settembre 2013, n. 26.

Art. 6 8)

8)
L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 13.

Art. 7 (Alloggi agrituristici)

(1)  L’ospitalità stagionale in edifici siti sul fondo dell'imprenditore agricolo e la somministrazione di pasti agli ospiti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, sono attività disciplinate dalle disposizioni della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e dal presente regolamento. 9)

9)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 16 settembre 2013, n. 26.

Art. 8 (Controlli)

(1)  1. La ripartizione provinciale competente per le camere e gli appartamenti ammobiliati per ferie effettua annualmente una verifica a campione sul sei per cento delle aziende classificate nell’anno precedente. Se in occasione della verifica si accerta che l’azienda non risponde più ai criteri previsti per la categoria in cui è stata classificata, al titolare dell’azienda viene concesso un termine di tre mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. In caso di mancato adeguamento nel termine previsto, l’azienda viene riclassificata d’ufficio.

(2)  La ripartizione provinciale competente effettua annualmente una verifica a campione sul sei per cento delle aziende agrituristiche classificate. Se in occasione della verifica si accerta che l’azienda non risponde più ai criteri previsti per la categoria in cui è stata classificata, al titolare dell’azienda viene concesso un termine di tre mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. In caso di mancato adeguamento nel termine previsto, l’azienda viene riclassificata d’ufficio.10) 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

10)
L'art. 8 è stato aggiunto dall'art. 4 del D.P.G.P. 20 agosto 1997, n. 27, sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 9 febbraio 2005, n. 5, e dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 16 settembre 2013, n. 26.