Pubblicato nel B.U. 2 ottobre 1990, n. 45.
(1) Si applicano le norme procedurali di cui alla legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.
(2) Presupposto per la stipulazione degli accordi di comparto è l'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 5 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.