Pubblicato nel B.U. 2 ottobre 1990, n. 45.
(1) Il comparto dei dipendenti delle aziende di cura, soggiorno e turismo comprende i dipendenti delle aziende medesime di cui alla legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7.
(2) La composizione delle delegazioni dell'Unione delle organizzazioni turistiche (LVS) e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è stabilita d'intesa tra le parti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.