(1) Le graduatorie si formano sulla base della valutazione dei titoli di studio e/o professionali. I criteri di valutazione vengono riportati in allegato.
(2) La valutazione dell'esperienza professionale avviene due volte all'anno. L'esperienza professionale maturata entro il 31 dicembre di ogni anno conta per la prima volta a valere dalla graduatoria del 1° marzo dell'anno successivo; quella maturata entro il 30 giugno di ogni anno conta per la prima volta a valere dalla graduatoria del 1° novembre dell'anno corrente.
(3) In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti per l'accesso all'impiego statale: D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
(4) Il personale in servizio nell'anno che termina alla data di scadenza utile per l'iscrizione in graduatoria, assunto nel rispetto di una graduatoria, ha titolo di precedenza nella graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio. Tale titolo di precedenza spetta anche al personale assunto per chiamata diretta sulla base della previgente normativa, purché in possesso di un'anzianità di servizio di complessivamente almeno un anno.
(5) Gli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità nel reclutamento di personale mediante prove selettive, non possono essere superati nella graduatoria del relativo profilo professionale da aspiranti non ancora esaminati.
(6) Le graduatorie vengono approvate con decreto del direttore della ripartizione amministrazione del personale che le rende immediatamente esecutive alle date del 1° marzo, 1° luglio e 1° novembre di ciascun anno. Le graduatorie vengono pubblicate all'albo del palazzo provinciale VIII, Bolzano, via Renon 13, e depositate presso l'ufficio assunzione personale.
(7) Gli eventuali errori materiali che dovessero verificarsi in occasione della formazione delle graduatorie possono essere corretti d'ufficio, anche su segnalazione dei diretti interessati.