pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 14 aprile 1998, N. 16
(1) Le graduatorie vengono rinnovate ogni 4 mesi, hanno carattere permanente e pertanto non è necessario ripresentare la domanda ad ogni scadenza di graduatoria.
(2) Le graduatorie vengono formate per profilo professionale, separatamente per ciascun gruppo linguistico. A seconda delle necessità vengono formate per ambito comunale oppure per zona geografica (più comuni) oppure per struttura operativa. Nel caso in cui per un profilo professionale venga indetto il reclutamento di personale mediante prove selettive, la corrispondente graduatoria è utilizzata anche ai fini dell'assunzione a tempo determinato.
(3) Le graduatorie vengono formate per i profili professionali di cui all'allegato 2. Per i rimanenti profili professionali, per motivi di economicità e di efficienza, si procede come segue:
La commissione viene nominata dal direttore della ripartizione del personale e può avvalersi di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline oppure di coloro che dirigono il servizio per il quale il personale dovrà essere assunto.
(4) I profili professionali, per i quali si formano le graduatorie, potranno essere rideterminati con decreto del direttore della ripartizione del personale ad ogni scadenza di graduatoria.