(1) Di ogni seduta pubblica viene effettuata una registrazione su supporto audio o informatico, in base alla quale viene redatto un resoconto integrale scritto. Il resoconto integrale è pubblicato sul sito Internet del Consiglio. Dietro richiesta, ogni consigliere/consigliera può ottenere una copia, anche a stampa, della registrazione. 66)
(2) Le registrazioni ovvero le trascrizioni vanno conservate presso il Consiglio, corredate dell’indice e del relativo processo verbale. Una copia di esse va data in custodia all’amministrazione provinciale.