(1) Di ogni seduta pubblica si redige un processo verbale contenente soltanto gli atti e le deliberazioni del Consiglio, indicando per le discussioni l’oggetto, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e l’esito delle votazioni.
(2) Il processo verbale di ogni seduta riservata è redatto da uno dei segretari questori/da una delle segretarie questore nella forma più concisa possibile, senza particolari riguardanti la persona o i fatti di cui si è discusso, tali da recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica. Ogni consigliere/consigliera ha diritto di chiedere che parte delle sue dichiarazioni vengano riportate a verbale. Il processo verbale sarà soggetto ad approvazione in seduta riservata del Consiglio e quindi sigillato e archiviato.
(3) I processi verbali delle sedute sia pubbliche che riservate sono firmati dal/dalla Presidente e dai segretari questori/dalle segretarie questore dopo la loro approvazione e raccolti a cura della segreteria del Consiglio.