Pubblicato nel B.U.18 gennaio 2005, n. 3.
(1) L'ente presso il quale il personale viene comandato o messo a disposizione è tenuto a rimborsare all'ente di appartenenza gli interi elementi retributivi, inclusi gli oneri previdenziali e le quote del trattamento di fine rapporto comunque denominato, spettanti o eventualmente anticipati dall'ente di appartenenza medesimo per il periodo di comando o messa a disposizione.
(2) Per personale che cessa dal servizio per passaggio in mobilità ad uno degli enti pubblici di cui al presente contratto collettivo intercompartimentale ed al quale è stato corrisposto un acconto in attività di servizio sul trattamento di fine rapporto comunque non recuperabile parzialmente o totalmente all'atto della cessazione a causa di incapienza della quota di trattamento di fine rapporto dell'ente di provenienza, l'ente di destinazione provvede al rimborso all'ente di provenienza della quota non recuperata, con contestuale cessione del relativo credito.
(3) Al personale svolgente servizi extra scolastici alla data di entrata in vigore del presente contratto il trattamento di fine servizio comunque denominato viene liquidato in relazione a tutti i periodi di servizio, anche con interruzioni, prestati presso il relativo ente di cui al presente contratto, purché singolarmente utili in base alla normativa vigente nei periodi medesimi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche al personale cessato dal servizio per pensionamento o per decesso nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore del presente contratto.