Pubblicato nel B.U.18 gennaio 2005, n. 3.
(1) In caso di patologie gravi che limitano in misura determinante la possibilità di assistenza ai minori l'aspettativa per il personale con prole nonché il permesso per motivi educativi sono, su richiesta e previo presentazione di adeguata attestazione medica, interrotti con decorrenza dal terzo mese dall'accertamento della patologia.
(2) L'interruzione di cui al comma 1 non comporta la perdita del periodo residuo.
(3) Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione con decorrenza 1° gennaio 2004.