(1) L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti le disposizioni del presente titolo, avuto riferimento per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile alle disposizioni contenute nello statuto.
(2) Le norme di cui al comma 1 si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche.