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In vigore al: 08/03/2016

j) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 171)
Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B. U. 29 dicembre 2015, n. 52.

Art. 66 (Funzioni dei revisori dei conti)

(1) L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

  1. attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
  2. pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
    1. proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
    2. proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
  3. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità e degli inventari;
  4. relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun ente locale e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
  5. relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 59 e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
  6. referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  7. vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi;
  8. vigilanza, negli enti locali della Provincia di Bolzano, sull'applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, e sull'applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

(2) Nei pareri di cui al comma 1, lettera b), è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

(3) Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1 l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente o dai regolamenti interni, alle riunioni della giunta. All'organo di revisione sono inoltre trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere contenenti impegni di spesa.

(4) L'organo di revisione, con il consenso dell'amministrazione, può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'Art. 60.

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