(1) L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della deliberazione di nomina o dalla data di immediata eseguibilità e i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.