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In vigore al: 08/03/2016

j) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 171)
Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B. U. 29 dicembre 2015, n. 52.

Art. 60 (Organo di revisione  economico-finanziaria)

(1) Gli enti locali eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi del comma 2 del presente articolo per lo svolgimento delle funzioni di revisore negli enti locali rientranti nel rispettivo territorio. Negli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

(2) La provincia, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, organizza, in collaborazione con il competente ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui la provincia svolge funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.

(3) Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1. Nei comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 30.000 abitanti il regolamento di contabilità può prevedere che l'organo di revisione sia composto da due componenti, disciplinandone le modalità di funzionamento. In tale ultimo caso, uno dei due componenti viene designato dalle minoranze consiliari.

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