(1) L'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 44, comma 2, rendono il conto della propria gestione agli enti locali nei termini previsti dal regolamento di contabilità.
(2) Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
(3) Qualora l'organizzazione dell’ente locale lo consenta, i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.