(1) I progetti delle opere sono approvati dall’amministrazione aggiudicatrice, sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell’organo consultivo competente della Provincia, ove prescritto.
(2) Il rilascio della concessione edilizia o della dichiarazione di conformità urbanistica non è subordinato alla disponibilità degli immobili, se l’acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa o nel caso di assegnazione provvisoria.