(1) Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica.
(2) Per lavori, forniture e interventi di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l’approvazione del progetto, sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 euro.