(1) L’impresa affidataria decade dall’affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio, nei seguenti casi:
(2) In caso di decadenza dall’affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’affidatario del servizio, il quale deve risarcire gli eventuali maggiori oneri per il riaffidamento del servizio e gli ulteriori danni.
(3) La decadenza può essere dichiarata solo previa contestazione scritta all’affidatario dei difetti riscontrati e degli inadempimenti rilevati, con contestuale diffida alla loro eliminazione entro un termine adeguato al caso di specie e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.