(1) L'accesso all'impiego avviene:
- per concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta o per test attitudinali;
- dalla prima alla quinta qualifica funzionale anche sulla base di prove selettive, seguendo un’apposita graduatoria aggiornata periodicamente e formata sulla base di una valutazione di soli titoli, che possono tenere conto anche di criteri di carattere sociale;
- per il personale docente ed equiparato delle scuole provinciali, per concorso pubblico, anche con prove pratiche in aula; le candidate e i candidati sono invitati alle prove concorsuali in base ai rispettivi bandi e nel rispetto di una graduatoria pubblica per titoli; 3)
- sulla base delle disposizioni relative alle categorie protette;
- mediante apprendistato.
(2) Nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si può tenere conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che possono rendersi vacanti entro l'anno successivo alla data del bando medesimo. Le nomine per la copertura di posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze o anche con un anticipo fino a tre mesi, qualora vi sia l'esigenza di garantire la regolare continuità del servizio.
(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:
- il numero, il tipo e le modalità di svolgimento degli esami;
- la previsione di un periodo lavorativo soggetto a valutazione tra l’esame di ammissione e la prova finale del concorso;
- i criteri generali per la valutazione dei titoli;
- la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici, fatti salvi la presenza di entrambi i generi, il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, la presenza di commissari e commissarie del gruppo linguistico ladino, in caso di posti messi a concorso per il solo gruppo linguistico ladino, e la possibilità per tale gruppo di essere rappresentato nelle relative commissioni negli altri casi; in questi ultimi casi il gruppo linguistico maggioritario nell’ambito territoriale dell’ente cede un posto in commissione a favore del gruppo linguistico ladino;
- l’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
- le modalità di accesso all’impiego per gli aspiranti in possesso di titoli di studio o di formazione professionale conseguiti in uno Stato membro dell’Unione Europea o ad esso equiparato o anche in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, ed equiparabili ai corrispondenti titoli di accesso previsti per i singoli profili professionali;
- le modalità e i criteri della riammissione in servizio;
- l’assunzione di personale a tempo determinato e i relativi limiti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- le modalità di accesso e svolgimento dell’apprendistato o di un periodo di formazione o di pratica professionale.
(4) Nell’ambito delle scuole, dei servizi sociali e dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i limiti previsti dall’ordinamento giuridico, è consentita transitoriamente al solo fine di garantire la copertura dei servizi.
(5) Il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello a tempo pieno è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale a tutti gli effetti.
(5/bis) La disciplina di cui al comma 5 si applica uniformemente a tutti i rapporti di lavoro del personale di cui all’articolo 1 precedenti all’entrata in vigore della presente legge, fermi restando i provvedimenti già adottati. 4)
(6) L’assunzione del personale dirigenziale è disciplinata con separato provvedimento di legge.
La lettera c) dell'art. 9, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
L'art. 9, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.