5.1 La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione dell’apposita richiesta di liquidazione all’ufficio amministrativo per la tutela del paesaggio e lo sviluppo del territorio. La richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo, corredata con i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’associazione/organizzazione/ente pubblico, che le attività di cui alla domanda di contributo sono state eseguite interamente o solo parzialmente e che le spese preventivate corrispondono a quelle effettive;
- idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata, corredata del relativo elenco analitico.
5.2 I documenti di spesa:
- devono essere emessi a nome dei richiedenti;
- devono riferirsi strettamente alle spese previste dal preventivo presentato all’atto della domanda di contributo, rispettivamente riferirsi a modifiche di cui alla cifra 4.3;
- devono coprire l’importo complessivo delle spese riconosciute.
5.3 Se le somme effettivamente spese dovessero risultare inferiori all’ammontare delle spese ammesse, l’importo del contributo viene nuovamente calcolato sulle spese effettive in base alla percentuale concessa. In relazione a ciò la percentuale delle prestazioni rese a titolo di volontariato riconoscibili di cui al punto 2.1 delle presenti direttive vengono ridotte.
5.4 L’importo del contributo viene arrotondato troncando le cifre decimali.
5.5 I richiedenti possono richiedere l’anticipazione in misura massima del 50% del contributo assegnato, qualora abbiano già presentato la documentazione di spesa relativa all’intero ammontare dell’eventuale contributo concesso nell’anno precedente. L’importo complessivo dell’anticipazione concessa deve essere documentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In caso contrario deve essere rimborsata all’amministrazione provinciale l’intera anticipazione.