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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Direttive per la concessione di contributi per programmi annuali nell’ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio (art. 18 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, art. 26 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 ed art. 114 della legge provinciale 11.08.1997, n. 13) (modificata con delibera n. 139 del 16.02.2016)

...omissis...

1. Le direttive per la concessione di contributi per programmi annuali nell’ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio allegate alla presente delibera sono approvate e sostituiscono le direttive di cui alla delibera della Giunta provinciale del 9.12.2014, n. 1503.

2. La concessione di contributi tramite le direttive per il fondo del paesaggio sulla base dell’articolo 18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e secondo le direttive approvate con delibera della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 1962 rimane interamente sospesa fino a revoca.

3. Le direttive approvate con la presente delibera sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

4. Le direttive approvate con la presente delibera vengono applicate alle domande di contributo presentate dopo l’entrata in vigore di questa delibera.

Allegato

Direttive per la concessione di contributi per programmi annuali nell’ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio (art. 18 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16, art. 26 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 ed art. 114 della legge provinciale 11.08.1997, n. 13)

Premesse

Queste direttive disciplinano la concessione e la liquidazione di contributi per l’esecuzione dei programmi annuali di enti pubblici, associazioni ed altre organizzazioni, che svolgono attività in materia della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio.

1) Principi

1.1. Vengono finanziati i programmi annuali di associazioni/organizzazioni aventi tutti i seguenti presupposti:

- sede ovvero sezione e strutture operative in Alto Adige;

- per statuto perseguimento prevalente della divulgazione delle problematiche sulla pianificazione territoriale ed urbanistica nonché delle relative disposizioni legislative ovvero degli obiettivi di tutela della natura o del paesaggio;

- svolgimento delle attività in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio in modo organizzato e continuativo.

1.2. Agevolazioni possono essere concesse solo qualora le attività siano eseguite dall’associazione/ organizzazione in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e di impegno sociale. Sono comunque escluse dalla concessione di contributi le società commerciali.

1.3 Agevolazioni possono essere concesse anche per la gestione di centri visite nonché di punti informativi del parco nazionale e dei parchi naturali. In tali casi beneficiari delle agevolazioni possono essere esclusivamente le parti contraenti ovvero i comuni, che abbiano stipulato con l’amministrazione provinciale un’apposita convenzione, dalla quale risultano le spese sovvenzionabili.

1.4. Il/la richiedente deve dichiarare presso quali uffici o enti pubblici sono state o saranno presentate domande di agevolazione economica per la stessa iniziativa. Non è escluso il finanziamento, qualora esistano altre autorità che concedano contributi. E’ però esclusa qualsiasi forma di finanziamento plurimo di singole attività nell’ambito dell’iniziativa.

1.5. Non vengono concessi contributi ai sensi delle presenti direttive per progetti ed iniziative per cui è già stata richiesta, ovvero verrà richiesta in futuro, una sovvenzione dal fondo del paesaggio previsto dall’art. 18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, una sovvenzione nell’ambito dell’attività di restauro ambientale (d.G.p. del 14.02.2011, n. 227 nonché del 9.12.2014, n. 1504) ovvero tramite il programma di sviluppo rurale (reg. CEE n. 1698/2005) nonché in materia di beni culturali (d.G.p del 17.03.2015, n. 320).

2) Oggetto del finanziamento

2.1 Possono essere finanziate con un contributo fino al 70 % e nel caso dell’associazione ambientalista più rappresentativa a livello provinciale fino all’80 % delle spese ammesse:

- progetti ed iniziative per l’incentivazione nell’ambito della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio;

I progetti e le misure con un volume di costi eccedenti 10.000 € (IVA incl.) vanno elencati e descritti indicando:

-titolo

- scopo del progetto, effetto perseguito ovvero aspettative

- situazione di partenza, pubblico a cui si rivolge

- inizio e termine del progetto

- misure concrete

- dispendio finanziario suddiviso per spese per il personale, per l’organizzazione,per l’amministrazione e per materiali.

- i costi amministrativi correnti (personale, affitti, materiale per ufficio), qualora siano proporzionati all’attività svolta dall’associazione/ organizzazione.

Va presentata una descrizione della strategia generale perseguita con il programma annuale. Le spese preventivate per il personale e l’amministrazione vanno elencate secondo le attività previste (contabilità, organizzazione, relazioni col pubblico).

Gli stipendi possono essere riconosciuti fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale tenendo conto dello sviluppo della retribuzione in base all’anzianità. Con riguardo alle retribuzioni dei direttori di associazioni, va fatto riferimento al trattamento economico dei direttori d’ufficio rispettivamente, quando si tratti di associazioni di grandi dimensioni, dei direttori di ripartizione in servizio presso la Provincia.

Un importo fino al 25% dei costi riconosciuti ma fino all’ammontare massimo di 16.000 Euro può essere giustificato quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato. In tal caso viene riconosciuto un importo orario convenzionale massimo di 16 Euro. Tale importo può essere adeguato annualmente da parte della Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT. Le prestazioni rese a titolo di volontariato devono essere documentate mediante la compilazione di un elenco degli associati che svolgono attività volontarie, indicando la quantità delle ore rese nonché il tipo di prestazione.

- l’acquisto di macchinari per l’ufficio (inclusa la manutenzione) assolutamente necessari per raggiungere i scopi statutari, tenendo conto dell’urgenza dell’acquisto;

- l’acquisto di libri e riviste specializzate per la dotazione base dell’associazione rispettivamente organizzazione.

2.2 Le spese per i compensi di relatori, moderatori e direttori esterni nel caso di corsi di formazione e di aggiornamento, convegni o conferenze sono ammesse in base ai criteri vigenti per l’Amministrazione Provinciale.

2.3 Nel caso di concessione di contributi per centri visite nonché punti informativi dei parchi naturali e del Parco nazionale l’oggetto del finanziamento nonché la percentuale dell’agevolazione risultano esclusivamente dalla convenzione stipulata con l’amministrazione provinciale.

2.4 Non sono ammesse in sede di presentazione e di rendiconto le seguenti spese:

- offerte ed altri contributi di solidarietà;

- spese di rappresentanza;

- spese bancarie ed interessi passivi,;

- spese postali e telefoniche generali;

- deficit d'esercizio degli anni precedenti;

- ammortamenti;

- accantonamenti per acquisti futuri;

- interessi di mora;

- spese per assicurazioni;

- quote associative in altre organizzazioni;

- Partecipazioni a progetti od iniziative, per le quali già altre organizzazioni ricevono finanziamenti provinciali, ovvero organizzati da istituzioni provinciali;

- gite, viaggi e visite guidate;

- caterings, ricevimenti (cibo e bevande) ed altre feste;

- spese per assemblee dell’associazione;

- spese relative alla partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento, convegni o conferenze.

3) Presentazione della domanda

3.1 Le domande di contributo devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 marzo o in caso di contributi per centri visite ovvero punti informativi dei parchi naturali e del Parco nazionale entro il termine previsto nelle relative convenzioni di ogni anno all’ufficio amministrativo per la tutela del paesaggio (28.7), Via Renon, 4, 39100 Bolzano. Quando la domanda è inviata a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3.2 Alla domanda da fare sui appositi moduli predisposti devono essere allegati i documenti sotto elencati:

- relazione dettagliata sulle attività programmate;

- preventivo di spesa per le attività programmate;

- piano di finanziamento per le attività programmate con indicazione completa di tutte le fonti di finanziamento;

- atto costitutivo e statuto dell’associazione/organizzazione, se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche;

- resoconto e rendiconto dell’attività dell’anno precedente, se si tratta del rinnovo di domande;

- dichiarazione relativa alla posizione dell’IVA;

- dichiarazione relativa alla ritenuta d’acconto.

3.3 Le modificazioni, in seguito intervenute, del contenuto dei documenti devono essere comunicate con sollecitudine.

3.4 Qualora le domande fossero incomplete, l’Ufficio della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio addetto all’evasione della domanda invita i richiedenti a fornire entro il termine di decadenza di 30 giorni dall’invito la documentazione mancante. Decorso tale termine la domanda è archiviata.

3.5 L’Ufficio della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio addetto all’evasione della domanda può richiedere, oltre alla documentazione prevista, qualsiasi altro documento ritenuto necessario per l'istruttoria delle domande ovvero per la liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi nonché effettuare sopralluoghi.

4) Esame e valutazione delle domande

4.1 Il direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio approva il finanziamento dei programmi. L’ufficio competente della Ripartizione garantisce il controllo di merito delle domande.

4.2 I progetti ed iniziative vengono esaminati sotto i seguenti criteri:

- idoneità della misura in ordine al raggiungimento degli obbiettivi (effettività);

- adeguatezza delle spese per il raggiungimento degli obiettivi (efficienza);

- qualità ed effetti di sinergia;

- ecosostenibilità: misure con effetti ambientali persistenti vengono preferiti rispettivamente a misure con effetti brevi;

- contributo a livello intellettuale o materiale da parte dei richiedenti;

- coinvolgimento della popolazione.

4.3 L’ufficio della Ripartizione competente per l’evasione della domanda p u ò ammettere la sostituzione nell’ambito del programma annuale presentato di un’iniziativa con un’altra, a patto che la richiesta di sostituzione venga presentata prima dell’effettuazione della variazione. Anche in questo caso l’ufficio competente della Ripartizione garantisce il controllo delle domande.

5) Liquidazione dei contributi

5.1 La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione dell’apposita richiesta di liquidazione all’ufficio amministrativo per la tutela del paesaggio e lo sviluppo del territorio. La richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo, corredata con i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’associazione/organizzazione/ente pubblico, che le attività di cui alla domanda di contributo sono state eseguite interamente o solo parzialmente e che le spese preventivate corrispondono a quelle effettive;

- idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata, corredata del relativo elenco analitico.

5.2 I documenti di spesa:

- devono essere emessi a nome dei richiedenti;

- devono riferirsi strettamente alle spese previste dal preventivo presentato all’atto della domanda di contributo, rispettivamente riferirsi a modifiche di cui alla cifra 4.3;

- devono coprire l’importo complessivo delle spese riconosciute.

5.3 Se le somme effettivamente spese dovessero risultare inferiori all’ammontare delle spese ammesse, l’importo del contributo viene nuovamente calcolato sulle spese effettive in base alla percentuale concessa. In relazione a ciò la percentuale delle prestazioni rese a titolo di volontariato riconoscibili di cui al punto 2.1 delle presenti direttive vengono ridotte.

5.4 L’importo del contributo viene arrotondato troncando le cifre decimali.

5.5 I richiedenti possono richiedere l’anticipazione in misura massima del 50% del contributo assegnato, qualora abbiano già presentato la documentazione di spesa relativa all’intero ammontare dell’eventuale contributo concesso nell’anno precedente. L’importo complessivo dell’anticipazione concessa deve essere documentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In caso contrario deve essere rimborsata all’amministrazione provinciale l’intera anticipazione.

6) Controlli a campione 6%

6.1 La Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio effettua controlli a campione su almeno il 6 % delle domande accolte, quali non siano già state interamente esaminate.

6.2 Il sorteggio viene effettuato da una commissione composta dal direttore di ripartizione, dal direttore e da un impiegato dell’Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio. Il sorteggio è condotto in maniera casuale da una lista comprensiva tutti i contributi erogati nell’anno in oggetto. Sull’estrazione effettuata va redatto un apposito verbale. Possono essere sottoposti al controllo inoltre altri casi dubbi.

6.3 I controlli possono aver luogo tramite appositi sopralluoghi o tramite richiesta di specifica documentazione. Nell’ambito dei controlli si verificano l’effettiva realizzazione di quanto finanziato nonché la corrispondenza dei costi e della regolare contabilità con i lavori effettivamente eseguiti.

6.4 Il controllo è eseguito dal personale tecnico della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio. La verifica contabile è effettuata dal personale dell’Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio.

6.5 Nel caso d’indebita percezione del contributo il direttore di ripartizione adotta le misure di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

 

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