(1) Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:
“Art. 19/bis (Cancellazione dei residui perenti)
1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare la conservazione non necessaria nel conto del patrimonio di residui perenti, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti a:
- impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno dieci anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;
- impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno cinque anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione.
2. Le eventuali somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1 verranno riammesse al pagamento previo prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie.”
(2) Dopo il comma 7/bis dell’articolo 48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“7/ter. Per spese correnti o in conto capitale attinenti ad agevolazioni finanziarie per progetti o attività, la cui realizzazione avviene necessariamente in un arco temporale pluriennale, possono essere assunti impegni estesi a carico degli esercizi successivi, nel limite del trenta percento della rispettiva UPB, ove ciò sia indispensabile per la realizzazione degli obiettivi previsti.”