(1) Dopo l’articolo 17 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 17/bis (Accompagnamento di media montagna)
1. La presente legge non si applica all’attività svolta professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, di accompagnamento di escursionisti senza l'ausilio di ramponi, corda e piccozza su sentieri, esclusi le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai, purché non sia effettuata nell'ambito di apposite organizzazioni.
2. La Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale delle guide alpine e la consulta provinciale per le attività alpinistiche, può stabilire i criteri applicativi dell’attività svolta ai sensi del comma 1. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.”
(2) Dopo l’articolo 17/bis della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 17/ter (Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna)
1. Chi esercita l’attività di cui all’articolo 17/bis può chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna di cui all’articolo 14, comma 2, previa frequenza di un corso con superamento del relativo esame. La Giunta provinciale determina i contenuti dei corsi di preparazione, le materie oggetto delle prove d’esame, le modalità di effettuazione e i criteri per la valutazione delle prove d’esame.
2. Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia a coloro che sono iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 14, comma 2, la tessera di riconoscimento di: “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna dell’Alto Adige” e il relativo distintivo. Resta fermo che le denominazioni: “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna” e/o “Guida di media montagna” non possono essere utilizzate da persone non iscritte nell’anzidetto elenco speciale.”