(1) Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è inserito il seguente articolo:
“Art. 13/bis (Riduzione del canone di locazione)
1. In applicazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti e da quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla stessa data la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione avviene secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di locazione passiva di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Ufficio Estimo provinciale.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. La Giunta provinciale nei casi di cui al comma 1 è altresì autorizzata a conferire azioni o quote di società di capitali, in cui la Provincia già detenga una partecipazione, ad un'altra società in cui la Provincia ed enti e società pubbliche detengano la totalità del capitale sociale al fine di perseguire un interesse comune tra soci pubblici che abbia come obiettivo verificabile e circostanziato il soddisfacimento di bisogni di interesse generale.”