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In vigore al: 08/03/2016

m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 71)
Modifiche di leggi provinciali in materia fiscale, di patrimonio, di commercio, di artigianato, di turismo, di esercizi pubblici, di ricerca e innovazione nonché di sostegno dell’economia

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1)
Pubblicata il 29 settembre 2014 nel numero straordinario 1, del B.U. 26 settembre 2014, n. 38.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)  

(1)  Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è inserito il seguente articolo:

“Art. 13/bis (Riduzione del canone di locazione)

1. In applicazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Provincia, dagli enti da essa dipendenti e da quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla stessa data la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione avviene secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di locazione passiva di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Ufficio Estimo provinciale.”

(2)  Dopo il comma 1 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. La Giunta provinciale nei casi di cui al comma 1 è altresì autorizzata a conferire azioni o quote di società di capitali, in cui la Provincia già detenga una partecipazione, ad un'altra società in cui la Provincia ed enti e società pubbliche detengano la totalità del capitale sociale al fine di perseguire un interesse comune tra soci pubblici che abbia come obiettivo verificabile e circostanziato il soddisfacimento di bisogni di interesse generale.”

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