(1) Nel bando di concorso sono da indicare:
(2) Il bando di concorso può essere suddiviso anche in due parti. In tal caso la prima parte conterrà le norme generali del concorso mentre la seconda, finalizzata alla copertura di singoli posti, integrerà le indicazioni contenute nella prima parte del bando.
(3) Ciascun bando di concorso può prevedere, in base alle esigenze dell’Amministrazione, specifiche modalità di organizzazione o di svolgimento, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.