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In vigore al: 08/03/2016

b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 221)
Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2013, n. 37.

Art. 27 (Assunzione a tempo determinato  e relativi limiti) 3)   delibera sentenza

(1)Fermo restando l’obbligo di provvedere alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, l’Amministrazione provinciale può assumere, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale, personale a tempo determinato per:

  1. supplenze per sostituzione di personale assente;
  2. incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
  3. progetti con finanziamento specifico o esterno;
  4. incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
  5. copertura, anche in forma di proroga contrattuale, di posti vacanti dove sussista, in attesa delle relative procedure di assunzione, la necessità di garantire il funzionamento dei servizi. Entro dodici mesi dall’assunzione è indetto il concorso pubblico; tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso in cui analogo concorso sia stato già svolto entro l’anno;
  6. copertura di posti con personale che ha già superato una procedura concorsuale pubblica e può essere assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6. 4)

(1/bis) È fatto salvo quanto previsto all’articolo 49/bis per il periodo transitorio. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni specifiche per categorie di personale espressamente individuate nonché, in particolare, per i giornalisti e per il settore scolastico. 5)

(1/ter) La percentuale di contratti di lavoro a termine non può superare i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Se i contratti collettivi non fissano tali limiti, si applica la percentuale prevista dalla corrispondente normativa statale. Non rientrano in tale conteggio:

  1. le supplenze per sostituzione di personale assente;
  2. gli incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
  3. gli incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
  4. il personale che ha superato una procedura concorsuale pubblica ed è pertanto assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6. 6)

(1/quater) Il contratto di lavoro a termine su posto vacante con la stessa persona può essere stipulato per un periodo non superiore a 36 mesi. In tale periodo non sono ammesse più di cinque proroghe. Alla scadenza del periodo di 36 mesi la persona interessata cessa dall’incarico. La persona cessata dall’incarico alla scadenza del periodo di 36 mesi non può ricevere un nuovo incarico nello stesso profilo professionale ed è a tal fine cancellata dalla relativa graduatoria. Tali limiti non si applicano nei seguenti casi:

  1. supplenze per sostituzione di personale assente;
  2. incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
  3. incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
  4. personale che ha superato una procedura concorsuale pubblica ed è pertanto assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6;
  5. categorie di personale espressamente individuate, regolate da disposizioni specifiche nonché, in particolare, per i giornalisti e per il settore scolastico. 7)

(1/quinquies) I contratti collettivi individuano i casi di applicazione delle disposizioni che limitano le assunzioni a tempo determinato nelle ipotesi di esistenza contemporanea di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, di supplenza e a tempo determinato su posto vacante, secondo le diverse combinazioni contrattuali realizzabili, nonché le mansioni da considerare di pari livello e categoria legale. In assenza di un tale contratto collettivo provvede la Giunta provinciale. 8)

(2) Al fine di garantire la continuità dei servizi che richiedono particolari conoscenze, di cui sono in possesso esclusivamente singoli dipendenti, l’assunzione a tempo determinato di personale può essere anticipata di un congruo periodo, onde consentire il passaggio efficace delle consegne.

(3) Graduatorie per l’assunzione a tempo determinato possono essere istituite per ogni qualifica funzionale e profilo professionale, secondo necessità, e in seguito essere sospese o chiuse dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale. Per quanto concerne le relative scadenze, il posizionamento in graduatoria e la gestione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

(4) Chi è inserito nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato è chiamato a colloqui selettivi, che possono avere contenuto tecnico e attitudinale con riferimento agli specifici posti da ricoprire. I colloqui sono condotti dal direttore ovvero dalla direttrice della ripartizione o dell’ufficio di riferimento o da una persona da essi delegata, con l’assistenza, di norma, di altre due persone con esperienza professionale nello specifico settore d’impiego o nell’ambito della selezione del personale. L’esito dei singoli colloqui va documentato per iscritto con indicazione delle motivazioni che hanno condotto alla scelta del candidato o della candidata.

(5) I posti nelle direzioni di dipartimento per i quali è prevista la collaborazione diretta con l’assessore o l’assessora di riferimento possono essere coperti, su richiesta di quest’ultimo o quest’ultima e nei limiti del contingente stabilito dalla Giunta provinciale, da personale chiamato dall’esterno, che deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego provinciale. I relativi contratti hanno validità limitata alla durata del mandato politico dell’assessore o assessora di riferimento. Il servizio così prestato presso la direzione di dipartimento matura ai fini della graduatoria per le assunzioni del relativo profilo professionale solo dal momento in cui l’assunzione possa avvenire in base all’ordine della graduatoria stessa. Il personale così assunto non può essere trasferito su altri posti o funzioni finché non sia compiuta la condizione appena citata.

(6) Chi dopo tre colloqui selettivi per il medesimo profilo professionale non viene assunto, è cancellato per due anni dalla graduatoria del rispettivo profilo professionale, previa verifica della validità delle relative motivazioni.

(7) La responsabilità per le assunzioni fuori dalla previsione organica, richieste per motivi particolari dalle strutture provinciali, è in capo al direttore o alla direttrice di ripartizione richiedente. È necessaria la relativa copertura finanziaria.

massimeDelibera 25 febbraio 2014, n. 196 - Graduatorie per l'assunzione a tempo determinato del personale amministrativo presso l'amministrazione provinciale: integrazione o modifica punteggi; offerte posti con modalità di urgenza; modifica delle scadenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003 - Pubblico impiego - procedura selettiva per assunzione temporanea - giurisdizione A.G.O.
massimeDelibera 9 dicembre 2002, n. 4567 - L'assunzione temporanea al servizio provinciale - aggiornamento della normativa (modificata con delibera n. 196 del 25.2.2014)
3)
La rubrica dell'art. 27 è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
4)
L'art. 27, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
5)
L'art. 27, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
6)
L'art. 27, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
7)
L'art. 27, comma 1/quater, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
8)
L'art. 27, comma 1/quinquies, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
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