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In vigore al: 08/03/2016

l) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 61)
Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche

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1)
Pubblicato nel B.U. 26 febbraio 2013, n. 9.

Art. 7 (Formazione supplementare per la raccolta di piante selvatiche, anche officinali e aromatiche)

(1) Ai fini dello svolgimento dell’attività di raccolta di cui all’articolo 4, chi è in possesso di un certificato di abilitazione alla coltivazione, lavorazione e vendita di piante officinali, conseguito ai sensi delle disposizioni previgenti all’entrata in vigore del presente regolamento, o di un certificato equiparabile rilasciato da istituzioni italiane o estere e riconosciuto dalla Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale e dalla Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione specifico e superare un esame di idoneità.

(2) Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica ed ha la durata minima di 10 ore; il programma deve comprendere le seguenti materie:

  1. come riconoscere le varie piante selvatiche, in particolare quelle officinali e aromatiche;
  2. metodi/tecniche di raccolta;
  3. quadro normativo in materia di raccolta e consegna di piante officinali e aromatiche selvatiche e di frutti selvatici.

(3) L’esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un’apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All’esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutti-, viti- e orticoltura "Laimburg" ed è composta dai docenti del corso.

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ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante aromatiche per uso alimentare)
ActionActionArt. 3 (Coltivazione, raccolta, prima lavorazione e vendita di piante officinali)
ActionActionArt. 4 (Raccolta, lavorazione e vendita di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche)
ActionActionArt. 5 (Certificato di abilitazione alla coltivazione di piante officinali e alla raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche)
ActionActionArt. 6 (Corso di formazione per la coltivazione, la prima lavorazione e la vendita di piante officinali nonché per la raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche)
ActionActionArt. 7 (Formazione supplementare per la raccolta di piante selvatiche, anche officinali e aromatiche)
ActionActionArt. 8 (Locali e materiali)
ActionActionArt. 9 (Denuncia di inizio attività)
ActionActionArt. 10 (Vigilanza)
ActionActionArt. 11 (Modifiche del , recante “Produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti agricoli”)
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