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In vigore al: 08/03/2016

l) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 61)
Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche

1)
Pubblicato nel B.U. 26 febbraio 2013, n. 9.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche, in attuazione dell’articolo 1, comma 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche.

(2) Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trovano applicazione le definizioni e disposizioni contenute nelle norme nazionali e comunitarie in materia nonché nei relativi accordi vigenti tra Stato, Regioni e Province autonome.

(3) Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

  1. coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante officinali, piante aromatiche, piante selvatiche o parti di esse, che tradizionalmente vengono utilizzate a scopo ornamentale;
  2. prodotti ad uso domestico a base di sostanze o preparazioni derivanti da piante officinali - diversi dalle sostanze alimentari, dai cosmetici e dai medicinali - destinati in via prevalente alla profumazione di ambienti e con una possibile azione residuale insetticida o repellente per gli insetti;
  3. coltivazione, prima lavorazione e vendita di piante officinali o parti di esse che tradizionalmente sono utilizzate come aromatizzanti in cucina, purché non destinate alla produzione di infusi.

Art. 2 (Coltivazione, raccolta, lavorazione e vendita di piante aromatiche per uso alimentare)

(1) In Alto Adige sono consentite la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita di piante aromatiche per infusi ed altri usi alimentari, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

(2) Nella coltivazione convenzionale o ecologica e nella raccolta delle piante aromatiche è necessario rispettare le buone pratiche agricole. Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.

(3) Le piante aromatiche coltivate sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, per la preparazione di infusi semplici o composti, come spezie o per altri usi alimentari.

Art. 3 (Coltivazione, raccolta, prima lavorazione e vendita di piante officinali)

(1) In Alto Adige sono consentite la coltivazione, la raccolta, la prima lavorazione e la vendita di piante officinali, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

(2) Nella coltivazione convenzionale o ecologica e nella raccolta delle piante officinali è necessario rispettare le buone pratiche agricole. Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.

(3) Chi coltiva piante officinali ai sensi del presente regolamento può eseguire anche le operazioni di prima trasformazione, quali l’essiccazione, il lavaggio, la defogliazione, la cernita ed il taglio. Qualsiasi altra lavorazione deve essere effettuata da persone in possesso della laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, oppure del diploma in tecniche erboristiche; fanno eccezione le lavorazioni tradizionali in Alto Adige, come la distillazione di oli essenziali di pino mugo, pino cembro, ginepro, abete rosso, lo sciroppo di abete rosso e le preparazioni analoghe.

(4) Le piante officinali coltivate sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, a soggetti abilitati secondo la normativa statale alla loro manipolazione, quali farmacisti e farmaciste, case farmaceutiche, erboristi ed erboriste nonché altri soggetti autorizzati.

Art. 4 (Raccolta, lavorazione e vendita di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche)

(1) In Alto Adige l’attività di raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche, svolta a fini commerciali, nonché la loro cessione, a qualsiasi titolo, ad esercizi di ristorazione, sono consentite esclusivamente alle persone in possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 5, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

(2) La lavorazione e la vendita di piante officinali selvatiche raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5.

(3) La lavorazione e la vendita di piante selvatiche - anche aromatiche - raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.

Art. 5 (Certificato di abilitazione alla coltivazione di piante officinali e alla raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche)

(1) Chi intende coltivare piante officinali ai fini della prima lavorazione e della vendita e chi intende raccogliere piante selvatiche, in particolare officinali ed aromatiche, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  1. laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, laurea in biologia o in scienze naturali oppure laurea equipollente ai sensi della normativa vigente;
  2. diploma abilitante all’esercizio della professione di erborista;
  3. certificato di abilitazione alla coltivazione, prima lavorazione e vendita di piante officinali nonché alla raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche.

(2) Almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di cui al comma 1, la persona interessata deve dare comunicazione scritta al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e al comune competente per territorio, specificando le piante officinali che intende coltivare, raccogliere, lavorare e vendere nonché il periodo di raccolta delle singole piante. Almeno dieci giorni prima della data di inizio dell’attività indicata nella comunicazione, il predetto Centro può impartire eventuali prescrizioni.

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla raccolta - svolta a fini commerciali come frutta fresca - di piccoli frutti selvatici quali more, mirtilli rossi, mirtilli neri, lamponi, fragole e bacche di sambuco ed altri.

Art. 6 (Corso di formazione per la coltivazione, la prima lavorazione e la vendita di piante officinali nonché per la raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche)

(1) Per il conseguimento del certificato di abilitazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), la persona interessata deve aver superato uno specifico esame di idoneità, da sostenersi dopo la frequenza obbligatoria di un apposito corso di formazione. Il corso è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.

(2) Il corso di formazione di cui al comma 1 ha la durata minima di 110 ore ed il programma deve comprendere le seguenti materie:

  1. principi attivi delle piante officinali;
  2. nozioni di erboristeria;
  3. botanica e sistematica;
  4. chimica generale, il terreno e la concimazione nella coltivazione di piante officinali;
  5. tecniche di coltivazione e di prima lavorazione delle piante officinali;
  6. igiene generale e autocontrollo con sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
  7. malattie e insetti dannosi nella coltivazione e nello stoccaggio delle piante officinali;
  8. nozioni di economia aziendale e di contabilità dei costi;
  9. aspetti normativi in materia di coltivazione di piante officinali;
  10. come riconoscere le varie piante selvatiche, in particolare quelle officinali e aromatiche;
  11. metodi/tecniche di raccolta;
  12. quadro normativo in materia di raccolta e consegna di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche;
  13. esercitazioni pratiche.

(3) L’esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un’apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All’esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutti-, viti- e orticoltura "Laimburg" ed è composta dai docenti del corso.

Art. 7 (Formazione supplementare per la raccolta di piante selvatiche, anche officinali e aromatiche)

(1) Ai fini dello svolgimento dell’attività di raccolta di cui all’articolo 4, chi è in possesso di un certificato di abilitazione alla coltivazione, lavorazione e vendita di piante officinali, conseguito ai sensi delle disposizioni previgenti all’entrata in vigore del presente regolamento, o di un certificato equiparabile rilasciato da istituzioni italiane o estere e riconosciuto dalla Ripartizione provinciale Sperimentazione agraria e forestale e dalla Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione specifico e superare un esame di idoneità.

(2) Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato dal Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica ed ha la durata minima di 10 ore; il programma deve comprendere le seguenti materie:

  1. come riconoscere le varie piante selvatiche, in particolare quelle officinali e aromatiche;
  2. metodi/tecniche di raccolta;
  3. quadro normativo in materia di raccolta e consegna di piante officinali e aromatiche selvatiche e di frutti selvatici.

(3) L’esame di idoneità di cui al comma 1, da sostenersi dinanzi ad un’apposita commissione al termine del corso, consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti trattati. All’esame orale si è ammessi solo previo superamento della prova scritta. La commissione è nominata dal direttore o dalla direttrice della Scuola professionale provinciale per la frutti-, viti- e orticoltura "Laimburg" ed è composta dai docenti del corso.

Art. 8 (Locali e materiali)

(1) I locali adibiti alla lavorazione delle piante aromatiche ad uso alimentare devono rispondere ai requisiti minimi di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Tuttavia, per gli spazi o vani nei quali è effettuata l’essiccazione delle piante officinali si tiene conto delle effettive esigenze igieniche dell’attività svolta.

(2) Le apparecchiature per l’essiccazione delle piante officinali possono essere realizzate in legno naturale non trattato, in perfetto stato di conservazione.

Art. 9 (Denuncia di inizio attività)

(1) L’attività di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di piante aromatiche e officinali ad uso alimentare può essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia al comune. La denuncia di inizio dell’attività segue le stesse modalità previste a livello provinciale per la denuncia di inizio attività effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e successive modifiche.

Art. 10 (Vigilanza)

(1) Il personale appartenente ai servizi di igiene pubblica e alla polizia annonaria, esercita, in base alle rispettive competenze, funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11 (Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, recante “Produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti agricoli”)

(1) Il comma 5 dell’Art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, è così sostituito:

“5. Altre forme di vendita previste per i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono la vendita a domicilio, la vendita nei chioschi, in scuole ed aziende, anche mediante distributori automatici, la vendita online in internet e simili.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, è aggiunto il seguente comma 6:

“6. In scuole ed aziende possono essere venduti anche cibi pronti e bibite, per la cui produzione possono essere impiegati anche prodotti provenienti da altri venditori diretti, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche. Il pane e i prodotti da forno definiti prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 2000, possono provenire anche da altre aziende dell’Alto Adige.”

Art. 12 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2008, n. 52,
  2. il decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 agosto 1988, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

 

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