(1) Dopo la lettera b) del comma 1 dell’Art. 12/bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:
“b/bis) dopo le fasce delle graduatorie provinciali previste dalla lettera b) la Giunta provinciale può istituire una o più fasce aggiuntive per ogni classe di concorso o posto di organico, sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato determinato previsionalmente. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, chi ha titolo all’inserimento nelle fasce aggiuntive. Il punteggio delle fasce aggiuntive è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione di cui alla lettera b).”
(2) Nel comma 11 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche è aggiunto il seguente periodo: “Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti della seconda lingua italiana o tedesca nella scuola primaria che concludono un contratto a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2013/2014 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione su altri posti o su altre classi di concorso solo dopo cinque anni di effettivo servizio nell’insegnamento della seconda lingua.”