1. Le presenti disposizioni - con esclusione dell’art. 4 - non si applicano:
a) alle rivendite di generi di monopolio, di giornali ed agli impianti di distribuzione di carburante;
b) agli esercizi di vendita al dettaglio interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri;
c) agli esercizi di vendita al dettaglio, anche nella forma di commercio su aree pubbliche, situati nelle aree di servizio o lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali o a monte di impianti di risalita;
d) ai produttori agricoli singoli autorizzati alla vendita al dettaglio ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
e) agli operatori di commercio su aree pubbliche, che svolgono la loro attivitá di vendita presso il domicilio del consumatore;
f) alle forme speciali di vendita di cui al capo IV della l.p. 17 febbraio 2000, n. 7.
2. Esercizi di vendita al dettaglio che esercitano attività parzialmente soggette alle presenti disposizioni, devono osservare gli orari previsti per l’attività prevalente da loro esercitata ed in ogni caso è vietato un orario differenziato.