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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 8 (Compiti dell’azienda in cui si svolge l’apprendistato e standard formativi aziendali)   delibera sentenza

(1)  L’azienda in cui si svolge l’apprendistato è obbligata a fornire la migliore formazione possibile all’apprendista. Il datore/La datrice di lavoro e il formatore/la formatrice verificano e valutano periodicamente l’andamento dell’apprendimento.

(2)  Se un’azienda intende formare apprendisti per la prima volta in una determinata professione, il/la titolare dell’azienda oppure il suo/la sua rappresentante legale deve comunicare al competente ufficio provinciale, prima dell’assunzione, che gli standard formativi di cui al comma 3 sono rispettati per la relativa professione.

(3)  La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce gli standard per la formazione aziendale in osservanza dei seguenti principi:

  1. il formatore/la formatrice è in possesso delle necessarie competenze professionali e di una formazione per formatori/formatrici riconosciuta dalla Provincia o di competenze equivalenti;
  2. il luogo destinato alla formazione deve essere allestito e organizzato in modo che possa essere realizzato il quadro formativo aziendale;
  3. nel caso in cui il datore/la datrice di lavoro nella sua azienda non copra l’intero quadro formativo aziendale, si impegna a garantire la necessaria formazione integrativa extra oppure interaziendale;
  4. il datore o la datrice di lavoro non devono essere stati condannati/state condannate con sentenza passata in giudicato per avere recato danni fisici, psichici o morali al personale dipendente ovvero, se condannati/condannate, devono essere stati riabilitati/state riabilitate.

(4)  I docenti/Le docenti della scuola professionale informano il direttore/la direttrice della propria scuola se nel corso della loro attività di insegnamento constatano rilevanti lacune formative negli apprendisti.

(5)  La Provincia promuove lo sviluppo della qualità della formazione aziendale attraverso l'introduzione di un'apposita certificazione per aziende che curano la formazione di apprendisti/apprendiste. A questo scopo la Giunta provinciale, sentite le parti sociali, definisce i criteri per il riconoscimento di un’azienda quale azienda certificata per la formazione di apprendisti/apprendiste.

(6)  La formazione aziendale può avvenire anche in istituzioni pubbliche nell’ambito di una misura di riabilitazione lavorativa, a condizione che la relativa istituzione adempia gli standard formativi stabiliti dalla Provincia per la relativa professione oggetto di apprendistato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’attuazione di tali misure. 3)

massimeDelibera 23 luglio 2012, n. 1135 - Lista delle professioni oggetto di apprendistato e standard formativi aziendali di cui alla LP 04 luglio 2012, n. 12 (modificata con delibera n. 1993 del 27.12.2013)
3)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
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