(1) Le uova vendute - anche su un mercato pubblico locale - da produttori di uova con non più di 50 galline ovaiole non devono essere stampigliate con il codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006 , recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, e successive modifiche. Nel punto di vendita sono indicati il nome e l’indirizzo dell’azienda produttrice, nonché il termine entro il quale è preferibile consumare le uova.
(2) La vendita di carne fresca e di prodotti di carne fresca nei mercati contadini o in forma itinerante è ammessa solo se il prodotto è preconfezionato e conservato ad una temperatura adeguata.
(3) Il latte fresco può essere venduto solo presso l’azienda agricola o in locali idonei e previa pastorizzazione o altro trattamento termico equivalente che permetta di ottenere una reazione negativa al saggio per la fosfatasi. In alternativa il latte deve essere venduto accompagnato da un foglio informativo recante la dicitura “latte crudo non pastorizzato”. L’informazione al consumatore o alla consumatrice può essere costituita anche da un cartello recante la stessa dicitura, posto in modo visibile nel locale di vendita. Dopo il trattamento termico il latte deve essere conservato ad una temperatura non superiore a 4° C. È ammessa, su richiesta, anche la consegna del latte a domicilio o presso la sede aziendale del o della cliente. La vendita di latte crudo tramite macchine erogatrici è ammessa, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti. Non è ammessa la tentata vendita di qualsiasi tipo di latte.