(1) L’attività di lavorazione o di vendita o di lavorazione e vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli può essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia al comune. La denuncia di inizio dell’attività segue le stesse modalità previste a livello provinciale per la denuncia di inizio attività eseguita ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e successive modifiche.
(2) Non sono soggetti alla denuncia di inizio attività: