(1) Il gestore dell’area sciabile attrezzata ha l’obbligo di apporre presso le principali stazioni d’accesso all’area sciabile attrezzata un pannello informativo di cui all’articolo 10, comma 2, della legge.
(2) Salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, della legge, il pannello informativo fornisce agli utenti informazioni circa il bollettino meteo ed il pericolo valanghe.
(3) Le informazioni riportate sul pannello informativo sono espresse almeno nelle seguenti lingue: italiano, tedesco, inglese e, nelle aree sciabili situate in Val Gardena e Val Badia, anche in ladino.