(1) Il servizio di soccorso di cui all’articolo 15 della legge deve provvedere al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto delle persone infortunate.
(2) Il servizio soccorso è composto da persone addestrate in materia di primo soccorso ed in possesso di capacità sciistiche adeguate agli interventi di soccorso nelle aree sciabili attrezzate. Esso è dotato inoltre di attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei.
(3) La responsabilità del servizio di soccorso cessa con la consegna della persona infortunata al servizio di trasporto dei feriti ovvero al servizio sanitario o ad un servizio medico anche privato oppure su richiesta della stessa persona infortunata o dei suoi familiari.
(4) Gli addetti al servizio di soccorso devono prestare servizio fino a quando il servizio piste ha terminato le discese di controllo previste dall’articolo 12, comma 1, lettera e).
(5) Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo può autorizzare il gestore dell’area sciabile attrezzata, su richiesta motivata, a non istituire il servizio di soccorso, qualora le modeste dimensioni dell’area sciabile attrezzata, le caratteristiche e l’ubicazione della medesima o altre particolari situazioni documentate garantiscano il recupero tempestivo e funzionale delle persone infortunate. In questo caso, insieme ad un’organizzazione di soccorso della zona, devono essere predisposti per iscritto adeguati piani di allarme per un eventuale intervento.