(1) Per le famiglie in cui vivono una o più persone con un handicap fisico permanente la superficie abitabile dell’abitazione può essere aumentata, per ogni persona con un handicap fisico permanente, di ulteriori 15 metri quadrati e per lo scopo si può derogare alle norme e agli strumenti di pianificazione urbanistica concernenti la densità edilizia e l’indice di area coperta.
(2) Per l’abitazione di cui sopra si può prescindere dalle limitazioni previste dall’articolo 4, comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42. Pertanto la somma delle superfici accessorie della loggia e delle veranda non riscaldabili, delle cantine e dei garage può essere superiore alla superficie utile dell’abitazione stessa.