(1) L’articolo 29 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
„Art. 29 Requisiti professionali Corsi e titoli di studio
1. Ai fini della dimostrazione della qualificazione professionale sono riconosciuti anche i diplomi di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno biennale, purché nel corso di studi siano previste le materie di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge.
2. La validità dei corsi professionali seguiti all’estero da cittadini italiani e non italiani, ai fini della qualificazione professionale, è accertata secondo le vigenti norme in materia.
3. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e per quelli ad essi equiparati, la validità dei corsi è accertata dalle amministrazioni competenti.”