(1) L’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:
“Art. 13 Alberghi e ostelli per la gioventù
1. Gli alberghi per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di gruppi di giovani e dei rispettivi accompagnatori, condotte con finalità di lucro.
2. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di giovani o di gruppi di giovani e dei rispettivi accompagnatori, condotte senza finalità di lucro da enti, associazioni o circoli.”