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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011, delibera n. 374 del 12.03.2012, delibera n. 105 del 21.01.2013, delibera n. 116 del 04.02.2014, delibera n. 71 del 20.01.2015 e delibera n. 45 del 19.01.2016)

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Articolo 4
Requisiti generali

1. Fermo restando il diritto alla pensione di cui alla L.P. n. 46/78 e le relative direttive di cui ai precedenti articoli 1,2 e 3, gli invalidi civili assoluti, i ciechi civili assoluti e i sordomuti che hanno compiuto il 60° anno di età, nonché i ciechi civili con residuo che hanno compiuto il 70° anno di età, hanno diritto alla concessione dell'incremento della pensione (di seguito "pensione incrementata”), fino al raggiungimento dell'importo mensile di 535,95 euro, a condizione che non vengano superati i seguenti limiti di reddito annuo, comprensivo della pensione di cui alla L.P. 46/78:

per l'anno 2016

a) euro 8.298,29 per il solo richiedente;

b) euro 14.123,20 cumulati con il reddito del coniuge, per il richiedente che è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato;

2. La pensione integrata è in in ogni caso concessa in misura tale da non comportare il superamento dei suddetti limiti di reddito annuo.

3. Per gli anni successivi al 2004 i limiti di reddito di cui al comma 1 vengono aggiornati con delibera della Giunta Provinciale;