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In vigore al: 08/03/2016

Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la segnalazione delle teleferiche come ostacolo al volo

Allegato

Criteri e modalità per la concessione di contributi per la segnalazione delle teleferiche in servizio privato come ostacolo al volo

 

1. Beneficiari dei contributi

Gli esercenti, sia singoli che associati, di teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone o cose ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5 e successive modifiche, possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 14 della stessa legge per la segnalazione cromatica e luminosa.

2. Documentazione

Per poter beneficiare del contributo devono essere presentati:

- la domanda di concessione del contributo da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale dell'ente (privato o pubblico) richiedente, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della denuncia dell'impianto al comune e alle autorità di volo;

b) offerta (preventivo) concernente l'acquisto, la fornitura e il montaggio della segnalazione nonchè le spese tecniche.

Qualora venga realizzata la segnalazione per impianti già esistenti, per tale intervento non è richiesta la concessione edilizia.

 

3. Termine per la presentazione della domanda

La domanda può essere presentata durante tutto l'anno solare e deve essere comnque inoltrata in data anteriore all'inizio dei lavori costituente oggetto della stessa

 

4. Istruttoria della domanda

La domanda deve essere indirizzata alla Giunta provinciale e presentata presso l'Ufficio economia montana della Ripartizione provinciale foreste.

Qualora la domanda fosse incompleta, il Direttore dell'Ufficio economia montana sollecita per iscritto

la presentazione dei documenti o dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.

 

5. Criteri generali

Nella concessione dei contributi si segue di norma l'ordine cronologico delle domande presentate, salvo che sussistano condizioni tali da giustificare diverse priorità. Sono in ogni caso considerate tali l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori e le condizioni socio-economiche particolarmente gravi del richiedente.

I lavori possono essere intrapresi soltanto dopo la presentazione della domanda di contributo.

 

6. Percentuale dei contributi per la segnalazione degli impianti

La percentuale di contributo ammonta all'80% dell'importo dichiarato congruo dall'ufficio economia montana, esclusa l'I.V.A. ed è determinata dallo stesso in base al proprio elenco prezzi ufficiale. È inoltre ammesso a contributo l'onorario dell'esperto di funivie o dell'esperto di gru a cavo, il quale è determinato dall'amministrazione in base alla tipologia e complessità dell'impianto.

La concessione di un contributo per la segnalazione avviene unicamente per quelle parti dell'impianto, i quali soddisfino le condizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2001, n. 21.

 

7. Controllo e liquidazione del contributo concesso

i fini della liquidazione del contributo concesso, il beneficiario in caso di impianti, i quali necessitano di un nulla osta all'esercizio, deve provvedere a far eseguire un collaudo tecnico - funzionale da parte di un esperto di funivie. In caso di gru a cavo il collaudo può avvenire anche da parte di un esperto di gru a cavo. Gli stessi attestano nel loro certificato di collaudo l'apposizione della segnalazione a regola d'arte, nonchè la congruità dell'importo della fattura debitamente saldata e concernente i lavori svolti. Certificato di collaudo e fattura saldata devono essere allegati alla richiesta di liquidazio

Ane che deve essere rivolta all'Ufficio economia montana presso la Ripartizione provinciale foreste.

Nel caso dei palorci e delle piccole teleferiche, il cui esercizio non richieda un nulla osta all'esercizio, è sufficiente una dichiarazione dell'esercente, resa sotto la proria personale responsabilità.

Indipendentemente da ciò, l'Ufficio economia montana può effettuare qualsiasi controllo degli interventi ammessi a contributo ritenuto opportuno.

In ogni caso la competente unità organizzativa dell'amministrazione provinciale effettua controlli a campione, in ordine ad almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.

Le pratiche da sottoporre a controllo verranno estratte a sorte e saranno esaminate da una commissione, composta dal direttore della Ripartizione foreste, dal direttore dell'Ufficio economia montana e da un funzionario della medesima Ripartizione.

 

8. Revoca

Il contributo concesso ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5 viene revocato in tutto o in parte, qualora venga accertato che l'intervento finanziato non sia stato realizzato o sia stato realizzato soltanto in parte.

 

9. Disposizione di carattere generale

In deroga ai punti 3) e 5) dei presenti criteri viene disposto che tutti gli interventi di segnalazione delle teleferiche come ostacolo al volo effettuati dal 1°gennaio 2002 fino alla pubblicazione dei presenti criteri nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige e con data della relativa fattura entro tale periodo, sono ammessi a contributo, anche qualora i relativi lavori siano stati svolti prima della presentazione della presentazione della relativa domanda di contributo.