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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011, delibera n. 374 del 12.03.2012, delibera n. 105 del 21.01.2013, delibera n. 116 del 04.02.2014, delibera n. 71 del 20.01.2015 e delibera n. 45 del 19.01.2016)

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Articolo 7
Redditi esclusi

1. Per la determinazione del reddito complessivo ai fini della concessione della pensione integrata non viene considerato il reddito della casa d'abitazione.

2. Non vengono altresì prese in considerazione le entrate elencate nell'art. 3 delle presenti direttive, ad eccezione dell'assegno integrativo per ciechi civili.