(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:
“Art. 1 (Obiettivi generali) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo dei settori economici dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi e in particolare del loro valore aggiunto e della loro competitività, anche internazionale, nel rispetto delle normative comunitarie, delle esigenze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, della necessità di garantire un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia, degli equilibri occupazionali, della promozione del genere sottorappresentato, delle esigenze della tutela del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.”
(2) Dopo l’articolo 2-ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è inserito il seguente articolo:
“Art. 2-quater (Definizioni) - 1. Obbligo familiare ai sensi della presente legge è la cura di una figlia o un figlio sotto i 6 anni o l’assistenza di parenti non autosufficienti fino al secondo grado.
2. La certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro è quella ai sensi degli articoli 32, 33 e 34.”
(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:
“5. Nell’ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato sono concessi aiuti con una maggiorazione sul tasso di base, specialmente per particolari qualificazioni, per aziende in aree strutturalmente deboli e per aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro.
6. Nell’ambito della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato si dà la precedenza specialmente a investimenti nel servizio di prossimità, a investimenti di aziende in aree strutturalmente deboli e a investimenti di aziende con la certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro.”
(4) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, sono aggiunte le seguenti lettere j), k) e l):
“j) formazione e aggiornamento del genere sottorappresentato nei livelli dirigenziali, nonché formazione e aggiornamento per chi rientri al lavoro dopo un’interruzione dovuta a obblighi familiari;
k) introduzione di forme di organizzazione e di modelli d’orario lavorativo flessibili, e particolarmente di posti di lavoro a tempo parziale per persone con obblighi familiari, nonché di servizi di custodia e assistenza per bambini, organizzati dalle aziende;
l) ottenimento della certificazione di conciliabilità famiglia-lavoro oppure fruizione di altre prestazioni di consulenza riguardanti la promozione della compatibilità fra famiglia e professione o la promozione del genere sottorappresentato.”