(1) Il piano di settore impianti di risalita e piste da sci, di seguito denominato piano di settore, disciplina l’uso e le modificazioni del territorio finalizzati all’esercizio dello sci. Il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le procedure per l’approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), distinguendo tra interventi in zona sciistica, interventi integrativi alla zona sciistica ed interventi esterni alla zona sciistica. Le zone sciistiche sono definite all’articolo 5-bis.
(2) Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all’interno delle zone sciistiche. Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. Gli interventi integrativi possono configurarsi anche come collegamenti di zone sciistiche o come realizzazione di impianti di arroccamento. Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione. La valutazione della rispondenza degli interventi integrativi con i principi dello sviluppo sociale, economico e turistico è effettuata da una commissione composta da tre esperte ed esperti in materie socio-economiche e della mobilità, anche esterni all’Amministrazione provinciale. Gli interventi esterni alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all’esterno delle zone sciistiche. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi. 9)
(3) Il piano di settore definisce i principi programmatici per lo sviluppo degli ambiti di pianificazione per un periodo di 10 anni, tenuto conto della tutela del paesaggio e dell’ambiente, delle caratteristiche del territorio, nonché dello sviluppo sociale, economico e turistico nell’interesse della popolazione locale.
(4) Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 49 e 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale. 10) 11)