(1) I percorsi dell’istruzione e formazione professionale si prefiggono l’obiettivo di formare le studentesse e gli studenti a svolgere con competenza e capacità riflessiva un’attività professionale. Tali percorsi consentono il raggiungimento di diversi livelli di qualificazione professionale fino all’esame di Stato.
(2) I percorsi di qualifica o di diploma professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si attuano in una pluralità di luoghi di apprendimento, abbinando teoria e pratica, nell’ambito di un determinato profilo professionale. Essi promuovono e sviluppano le competenze tecnico-professionali, personali e sociali in percorsi di apprendimento orientati alla pratica. Tali percorsi prevedono lo svolgimento di tirocini e progetti di lavoro in cooperazione con le aziende. Il fabbisogno formativo viene rilevato sistematicamente e concretizzato in specifici profili professionali.
(3) I corsi annuali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), consentono di approfondire le conoscenze di cultura generale e l'ammissione all'esame di Stato. I criteri generali per l’attuazione dei predetti corsi sono definiti dalla Giunta provinciale d’intesa con il Ministero competente, tenuto conto delle competenze autonome e delle realtà locali.
(4) Il percorso di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), è un segmento della formazione di pari valore ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, nei limiti previsti dalla normativa statale vigente. Nell'apprendistato si realizza compiutamente l'alternanza dei luoghi di apprendimento dove scuola ed azienda condividono la responsabilità formativa dei giovani.
(5) I percorsi dell’istruzione professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), si prefiggono l’acquisizione di una cultura generale e tecnico-professionale che consenta di sviluppare, in una dimensione operativa, le conoscenze e competenze necessarie per rispondere alle esigenze specifiche del mondo delle professioni e del lavoro, ma anche di proseguire gli studi superiori. Essi comprendono quei settori con i corrispondenti indirizzi e articolazioni previsti dalla vigente normativa statale in materia di istruzione e formazione, che vengono attivati in relazione alle linee guida di politica educativa di cui all’articolo 8 nonché alla domanda e alle esigenze specifiche espresse dai tre gruppi linguistici.
(6) I percorsi dell’istruzione e formazione professionale preordinati al rilascio rispettivamente di una qualifica, di un diploma professionale o di un titolo di studio sviluppano il proprio profilo sulla base delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 10.
(7) Fatta salva l’autonomia attribuita agli istituti professionali ai sensi della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è riconosciuta autonomia organizzativa, didattica, finanziaria e amministrativa alle scuole di formazione professionale. Gli ambiti e le modalità di esercizio della predetta autonomia, inclusi gli organi collegiali, sono determinati con regolamento di esecuzione.