(1) Al fine di agevolare la concessione di credito al sistema delle imprese del territorio provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere garanzie su emissioni obbligazionarie delle banche di cui al comma 4, con lo scopo di favorire gli emittenti nel reperimento di risorse finanziarie a medio termine sul mercato dei capitali e/o presso investitori istituzionali e sopranazionali.
(2) Le banche emittenti sono vincolate a destinare per intero i fondi raccolti al finanziamento di imprese aventi sede o unità produttiva nel territorio provinciale nell’arco di dodici mesi dalla concessione della garanzia.
(3) Le garanzie sono concesse a titolo oneroso fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro, su emissioni obbligazionarie di banche italiane nel periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 agosto 2010 e con scadenza non superiore a cinque anni. Nel caso le richieste di garanzia eccedessero l’importo massimo, la concessione avverrà attraverso un meccanismo di riparto che terrà conto della quota di mercato relativa ai crediti alle imprese in provincia di Bolzano. Per ogni emittente non può essere prestata garanzia per un importo superiore a 50 milioni di euro.
(4) Le banche italiane emittenti che vorranno beneficiare della garanzia saranno selezionate in base al merito di credito espresso da agenzie di rating operanti a livello internazionale. Le banche dovranno inoltrare richiesta alla Provincia autonoma di Bolzano, specificando l’importo e gli altri dati dell’emissione obbligazionaria e sottoscrivendo un accordo sull’utilizzo della provvista assistita da garanzia della Provincia.5)
(5) Nell’accordo le banche beneficiarie si impegnano a comunicare periodicamente alla Provincia i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio del rispetto dell’accordo stesso.6)
(6) Nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, i criteri riguardanti il merito di credito degli emittenti di cui al comma 4, l’entità della commissione a carico delle banche emittenti, i parametri relativi al meccanismo di riparto di cui al comma 3 ed il contenuto standard dell’accordo di cui ai commi 4 e 5 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. 7)
(7) Per le finalità di cui al comma 1, alle garanzie della Provincia si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 16 del 22 gennaio 2009.
(8) Gli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti dalle garanzie prestate di cui al comma 1 trovano copertura negli stanziamenti già autorizzati a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 27215). L’eventuale recupero delle somme relative alle garanzie di cui al comma 1 sono da attribuire al bilancio dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 430). La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.
(9) La vigilanza sulla gestione delle garanzie di cui al presente articolo di legge è esercitata dalla Ripartizione Finanze e bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.