(1) Chiunque esercita un'attività di servizio senza possedere i necessari requisiti professionali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 3.600 euro.
(2) La competenza per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, alla quale pervengono i relativi introiti.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.