(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere nell'esercizio 2007 uno o più mutui passivi o ad emettere prestiti con ammortamento a rate costanti, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, eventualmente anche in deroga al comma 5 dello stesso articolo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di 437 milioni di euro, da estinguere in non meno di anni dieci a decorrere dall'esercizio 2008 e a un tasso di interesse annuo non superiore al 6,5 per cento.
(2) Il ricavo dei mutui o prestiti predetti è destinato nel bilancio provinciale al finanziamento dell'onere per partecipazione ad aumento di capitale della società SEL Spa per l'acquisto di impianti di produzione idroelettrica siti in tutto o in parte sul territorio provinciale, in conformità al disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, nonché per l'acquisto di quote di capitale della medesima società in proprietà di altri soci o per l'acquisto, anche in forma indiretta, di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.
(3) L'ammortamento dei mutui e la restituzione dei prestiti sono garantiti dalle entrate tributarie devolute dallo Stato alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, nonché dalle entrate tributarie proprie della Provincia.
(4) All'onere massimo annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l'estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, valutato in 60.200.000 euro, si fa fronte nel modo seguente:
- a) per gli anni 2008 e 2009, mediante utilizzo di quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2008-2009 alla Funzione/obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2007-2009;
- b) per gli anni successivi, mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della Provincia.